Art. 10.

      1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante o della Corte di giustizia disciplinare, secondo le rispettive competenze, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».